Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:

      «1-bis. È cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948.
      1-ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1-bis nato anteriormente al 1o gennaio 1948».